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RICADUTE CARTABIA

15/12/2023

PARLIAMONE CHIARO - Parte 1

Di Tania Salvaderi

L’educatrice professionale e pedagogista Tania Salvaderi a "tu per tu” con l’esperta: con un’intervista all’avvocata Stefania Crema e in seguito alla partecipazione ai primi tre incontri di formazione organizzati da CROAS Sicilia, in questo articolo indaga sulle ricadute pratiche della Riforma Cartabia. Una lettura preziosa per le professioniste e i professionisti coinvolti…

Lettura consigliata a: operatori sociali

 

 

UNA PREMESSA

La riforma Cartabia nasce da due principi fondamentali. 

Il primo è quello del diritto ad un equo e giusto processo, delineando in modo chiaro il tema sostanziale della trasparenza su tutte le attività che vengono svolte nella fase endoprocessuale, all’interno del procedimento. Un esempio pratico per chiarire: nella fase di segnalazione, ad accezione nelle situazioni di gravissimo pregiudizio, è necessario esplicitare in che modo è avvenuta la condivisione di tale scelta e se la famiglia è risultata consensuale, se è aderente al progetto proposto oppure no e se lo è in modo meramente formale. 

Il secondo principio è quello del diritto alla bigenitorialità. Con la Legge 54 del 2006 il diritto alla bigenitorialità è stato sancito per legge: vennero, infatti, introdotti l'affidamento condiviso dei figli ed il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore. La legge dice chiaramente che in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

Come già anticipato nel precedente articolo, questa riforma modifica in parte il ruolo dei Giudici Onorari. Il Giudice Togato può decidere di delegare fasi specifiche processuali al giudice onorario, attraverso una sentenza motivata, previo accordo fra le parti. Se le parti non fossero d’accordo, possono essere scelti dalle stesse,  e questa è un’altra delle tendenze della Cartabia, tutta una serie di professionisti privati esterni.

In quasi tutti i Tribunali d’Italia, i giudici si stanno organizzando in questo modo: il primo incontro tra avvocati e i genitori, lo fanno giudice togato ed onorario insieme, scrivendo nel verbale che i prossimi incontri saranno gestiti del giudice onorario, perché quest’ultimo è portatore di sapere altro e competente nelle relazioni e nell’interesse del minore. Anche i giudici utilizzano modalità creative. Aumentano le richieste di  CTU e di CTP, c’è l’obbligo di mediazione preventiva. Con la Cartabia se le parti decidono concordemente di essere assistite da un perito, il giudice lo può nominare quindi si parte alla rovescia e sostanzialmente questa è la figura del coordinatore genitoriale.

 

 

Avv. Stefania Crema

Avvocata, specialista in criminologia, mediatore familiare e dei conflitti, anche docente universitaria, formatrice e supervisore. Riveste il ruolo di responsabile di Servizio e Coordinatrice di Area Tutela Minori e Famiglie e Protezione Giuridica. È inoltre membro dell’Academy, formatrice e progettista di Parole Ostili e formatrice accreditata MIUR. Esperta in diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti deboli, violenza di genere, abuso e maltrattamento, nuove forme di devianza e reati attraverso i mezzi informatici (es. Cyberbullismo, revenge porn). Relatrice in numerosi convegni, seminari e master; collabora con magistrati, scuole e strutture operanti nel sociale ed è autrice di numerosi articoli e pubblicazioni inerenti la tutela dei minor, il child abuse and neglect e il cyberbullismo.

 

LA DOTT.SSA CREMA CI ILLUSTRA LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 403CC, RACCONTANDONE ALCUNE RICADUTE PRATICHE

“Con la riforma Cartabia il 403cc diventa una misura attuativa delle varie possibilità delle misure di intervento del servizio sociale. Fino ad ora era l’extrema ratio dell’extrema ratio ad oggi invece c’è un aumento del 250% rispetto all’anno per introduzione Cartabia perché è uno strumento di messa in protezione del minore”

 

Quando viene richiesto un 403cc? 

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

 

Chi lo può richiedere? 

“lo può fare l’ente, cioè il servizio tutela minori, lo può fare l’ospedale, attraverso il mantenimento del minore in ospedale anche per motivazione non meramente clinica ma solo di tutela e lo possono fare i carabinieri che intervengono ad esempio in caso di maltrattamento, quando una donna chiede di essere collocata in struttura e chiede di portare con sé bambini sui bambini comunque deve essere fatto un 403 quindi proprio il campo di azione si è ampliato tantissimo.” 

 

Come si attua il 403?

“La procedura prevede l’invio di un SMS al numero di cellulare del pubblico ministero con nome e cognome del minore, tutti i dati, la comunità/luogo sicuro dove deve essere inserito e il nominativo del referente del servizio che se ne sta occupando. Entro 24 ore da questa comunicazione deve essere inviato l’atto del 403 quindi l’ordinanza -  con  una relazione sintetica delle motivazioni - completa di tutti i dati possibili dal codice fiscale alla  residenza, se sono attivi interventi di tipo educativo e/o psicologici, le scuole frequentate dai minori e, una novità assoluta: il referente legale della struttura in cui è inserito il minore, in quanto la Cartabia ha modificato con  l’articolo cinque della legge sull’adozione  le modalità di affido. Non si tratta più di affido all’ente ma di affido al servizio sociale quindi nominativamente all’assistente sociale e al suo responsabile. Entro 15 giorni dall’arrivo del decreto di affido, il servizio deve comunicare al giudice il nominativo dell’assistente sociale referente e del suo funzionario o del suo sostituto in caso di assenza. E’ l’assistente sociale che ne risponde quindi per lo stesso principio quando il minore è collocato in una struttura deve essere comunicato il nome del responsabile legale della struttura non del singolo operatore. 

L’affido al servizio sociale può essere declinato anche in modo diverso, attribuendo poteri di scelta all’interno della limitazione della responsabilità genitoriale , ovvero al curatore. 

Si distinguono due tipologie di curatori: il curatore e il curatore  speciale. Quest’ultimo  è un avvocato nominato obbligatoriamente  dal giudice ogni volta che viene aperto un 330 o un 333 che è o decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. Il curatore speciale ha poteri endoprocessuali, non ha poteri sostanziali cioè di scelta, cura gli interessi del minore all’interno della fase processuale. Quindi può essere che avremo un curatore speciale per il civile e un curatore speciale per il penale. E’ fatto obbligo al curatore speciale di conoscere il minore. La non conoscenza potrebbe essere motivazione per la sua  ricusazione. Il minore è messo al centro  ed il curatore assumerà il ruolo di difensore e ne sarà il portavoce. È fondamentale però che almeno i primi incontri tra il curatore speciale e il minore avvengano alla presenza del servizio, di uno psicologo o di un educatore. Il curatore speciale è una figura endoprocessuale, vuol dire che è nominato in quel determinato procedimento con quel compito specifico. Questo vuol dire, ad esempio, che io potrò avere un curatore presso il T.O per causa civile, uno presso il T.M e un altro in T.O. presso la Procura della Repubblica Penale. I costi del Curatore speciale sono a carico dello stato.”

 

FACCIAMO UN ESEMPIO

Il decreto potrà nominare curatore per le scelte di tipo sanitario il neuropsichiatra di riferimento del minore e quindi sarà lui che dovrà scegliere in ambito sanitario, senza il consenso dei genitori, anche se in nome della trasparenza è auspicabile la maggior condivisione possibile. In questo modo il mondo sanitario entra giuridicamente a far parte della rete dei professionisti già nel decreto. La Riforma facilita ed agevola i processi di presa in carico e li accelera. E’ una Riforma che introduce il concetto di responsabilità diffusa: ognuno risponde rispetto alla propria competenza, cade a cascata su tutti i professionisti che si occupano di minori e famiglie.

 

IL CURATORE DECADE QUANDO SI ARRIVA A SENTENZA DEFINITIVA

“la Cartabia impone una progettualità che non superi i due anni dal decreto provvisorio e in questi due anni sarà necessario lavorare per arrivare alla restituzione della competenza genitoriale o della genitorialità, comunque una progettualità diversa oppure una ri-segnalazione di quello che può essere la situazione di rischio e pregiudizio. Obbiettivo della riforma Cartabia è quello di lavorare a volte anche ad oltranza con le risorse, anche se molto piccole, della genitorialità, quindi sostanzialmente le adozioni arriveranno sempre in casi molto rari e molto residui.” - Conclude l’avvocata Crema.

 

La nuova procedura prevede una fase istruttoria che è già sostanzialmente tre quarti del procedimento. E’ cartacea e viene attivato il cosiddetto PCT (Processo Civile Telematico) per cui anche i Servizi Sociali dovranno e potranno aver accesso a tutti gli atti esattamente come gli avvocati. La fase istruttoria appunto è la fase più importante e sarà gestita da un giudice - unico referente - presso il tribunale ordinario civile. In quella fase inizia a fare una serie di valutazioni e quindi si arriverà in tempi più celeri al primo decreto che sarà un decreto provvisorio e urgente a cui seguirà una fase appunto successiva di contestazione, di ulteriori udienze che poi si chiuderà con il procedimento.

Vi aspetto per il prossimo articolo, in cui affronteremo e analizzeremo insieme le ricadute che questa riforma sta avendo sugli operatori.

 

GLI APPUNTI DELL’ESPLORATORIO

L'indagine completa sulla riforma Cartabia di Tania Salvaderi:

  1. Riforma della giustizia minorile
  2. Modifiche al 403: i rischi
  3. CTU e curatore speciale: facciamo chiarezza

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