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LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

15/01/2023

Di Tania Salvaderi

In questo articolo Tania Salvaderi illustra i cambiamenti che porterà il “Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie”, invitando gli operatori al dialogo e interrogandoli su alcune doverose domande in merito.

Lettura consigliata a: operatori, assistenti sociali

 

 

Le tre fasi

La legge Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.” (L. 206/2021), pubblicata il 9 dicembre 2021 ed in vigore dallo scorso 24 dicembre 2021, prevede interventi con diverse scadenze temporali:

  • 22 giugno 2022 entrata in vigore delle norme immediatamente precettive (non nei processi in atto ma in quelli di nuova introduzione) senza necessità di ulteriori interventi normativi
  • 24 dicembre 2022 entrata in vigore delle riforme per le quali è previsto incarico al Governo
  • 31 dicembre 2024 istituzione del "Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie"

 

I cambiamenti: sedi circondariali e distrettuali

Il nuovo tribunale, che sarà istituito dal 24 dicembre 2024 come “Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie”, sarà strutturato in sedi circondariali e sedi distrettuali. 

Le prime verranno istituite presso i tribunali ordinari, in Lombardia presso Lodi, Como, Lecco, e Milano; mentre le seconde presso le corti d’appello, per la Lombardia le sedi saranno a Brescia e a Milano. 

Queste sedi saranno presiedute da un solo giudice togato e avranno le competenze che ad oggi sono attribuite in parte al tribunale dei minorenni e in parte al tribunale ordinario, e riguardano: 

  • l’autorizzazione al riconoscimento dei figli di genitori con legami di parentela
  • il diritto dei nonni ad avere rapporti con i nipoti
  • gli interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da genitori incapaci di occuparsene, l’affidamento dei minori
  • gli interventi attinenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, alla decadenza e alla rimozione dei genitori dall’amministrazione dei beni del figlio minore
  • tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale) e quelle riguardanti la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori
  • i procedimenti di competenza del giudice tutelare
  • i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare

Le sedi distrettuali saranno invece presiedute da un collegio (giudice togato e onorari) e avranno specifiche competenze nelle seguenti materie: 

  • civili (ad esclusione di quelle affidate alle sedi circondariali), 
  • penali
  • di sorveglianza del tribunale per i minorenni 
  • impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dalle sedi circondariali. 

Per quanto riguarda i provvedimenti emessi dalle sedi distrettuali, questi saranno impugnabili con ricorso per Cassazione. 

L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.

 

 

Come già anticipato, all’interno di questa legge delega sono previste norme immediatamente precettive. In particolare di immediata applicazione è il nuovo testo dell’art. 403 del Codice Civile in materia di allontanamento del minore, la nomina del curatore speciale del minore e le specifiche rispetto all’iscrizione all’albo dei CTU. Sono previsti termini, a pena di nullità, entro i quali il Pubblico Ministero prima, e il Tribunale per i minori poi, devono fissare udienza (che prima non era prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine disposto dalla “pubblica autorità”. 

L’obiettivo, secondo i promotori della riforma, è quello di razionalizzare il sistema, di evitare la frammentazione delle competenze e di sveltire le procedure.  

 

Il confronto

Con questo cambiamento le domande che sorgono sono molte: quali sono le nuove tempistiche introdotte? Le stesse tengono conto di tutte le complessità relative a minori e adulti coinvolti? La multidisciplinarità e la collegialità vengono arginate, ma le competenze giuridiche del giudice togato saranno sufficienti? 

Una certezza emerge da tematiche così delicate ed importanti: l’impatto emotivo delle tematiche e la difficoltà delle scelte forti e urgenti che un giudice monocratico deve essere chiamato a considerare.  Sarebbe auspicabile un confronto tra operatori, cosa ne pensate?

Nei prossimi articoli affronteremo in maniera approfondita il nuovo testo dell’art.403, la nomina del curatore speciale e le specifiche rispetto alla nomina del CTU.

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