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RIFORMA 403

15/04/2023

QUALI SONO I RISCHI POSSIBILI?

Di Tania Salvaderi

In questo articolo Tania Salvaderi entra nel merito delle modifiche all’articolo 403 e racconta i cambiamenti che la riforma Cartabia ha portato, invitando gli operatori coinvolti ad un confronto circa i risvolti pratici che tale riforma ha comportato su tutti gli attori della rete e sulle famiglie.

Lettura consigliata a: operatori, assistenti sociali

 

 

Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori

Con la legge 206/2021 il legislatore interviene per la prima volta sull’art. 403 C.c. inserito nel “Libro primo - Delle persone e della famiglia, titolo XI Dell’affiliazione e dell’affidamento”  (risalente al 1942), ritoccando, nel primo comma, la disposizione previgente, ed aggiungendo ulteriori sette commi, di cui sei dedicati agli aspetti procedurali, che rappresentavano il vero punto critico della disciplina originaria; del resto, la stessa magistratura minorile aveva più volte messo in luce che la mancanza di termini (sia per gli operatori servizi sociali e forze dell’ordine, che per il PM minorile ed il tribunale) rischiava di comprimere oltre misura il diritto delle persone coinvolte.

 

La formulazione originaria 

Ecco come si presenta l’art. 403 c.c, così come approvato nel 1942:

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Il comma 27 dell’art. 1 della legge n. 206/2021 interviene a riscrivere l’art. 403 cod. civ. come segue:

  • Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
  • La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.
  • Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
  • Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
  • All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
  • Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del Codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
  • Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.
  • Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

 

La riforma

Al primo comma vengono chiariti i presupposti che giustificano l’intervento della pubblica autorità: 

  • Minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica
  • Emergenza di provvedere

La situazione di abbandono morale e materiale era già contenuta nel testo previgente, mentre viene aggiunta adesso l’esposizione a grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psicofisica del minore. La vera novità è forse la previsione dell’emergenza di provvedere, dal momento che il testo precedente non ne faceva menzione. L’emergenza può essere definita una circostanza negativa improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita o contenuta immediatamente. 

 

La Regione Lombardia nelle “Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza” definisce: 

  • Trascuratezza: grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.
  • Maltrattamento fisico: presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita. 
  • Maltrattamento psicologico o abuso emozionale: relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. 
  • Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pedopornografia. 
  • Violenza assistita: coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

 

I sette commi successivi della Riforma della Giustizia riguardano le procedure e le tempistiche previste. Definisce in modo puntuale e preciso i tempi, le modalità e i soggetti che devo intervenire nel procedimento che riguarda il nucleo famigliare. 

 

E se i tempi non venissero rispettati? Se l’ascolto dei genitori e dei minori non avvenisse nei tempi stabiliti? Se il giudice volesse avvalersi di una consulenza tecnica da nominare di volta in volta con tempi altri rispetto alla procedura che prevede la legge? 

Potrebbe essere scorretto che le valutazioni a cui è chiamato un magistrato per l’approvazione o la revoca, dopo l’allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, non abbia limiti temporali, com’è stato finora. D’altra parte, se l’ascolto del minore avviene a breve distanza dall’allontanamento, il bambino, anche quando ha più di 12 anni, quasi mai è in grado di esprimere un giudizio sereno sui comportamenti della propria famiglia, perché – scrive la presidente dell’Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia  – «è l’unica che conosce, non avendo mai avuto altre famiglie con cui confrontarla, cosicché l’ascolto invece di essere un momento di verità e di garanzia, può trasformarsi in un’ulteriore sofferenza».

 

Quali sono i rischi?

Decidere in 48 ore, rischia di non consentire una valutazione approfondita in situazioni delicate come maltrattamenti o abusi. Velocizzare i tempi rischia inoltre di non tenere conto dei meccanismi di funzionamento post traumatico del minore: ascoltarlo entro 15 giorni dall’allontanamento significa chiedere ad un minore di esporsi a vicende traumatiche ancora molto fresche nella sua mente e nel suo corpo. Fare questa richiesta troppo presto può attivare massicci meccanismi di difesa oppure una ritraumatizzazione. Queste questioni restano aperte e sarebbe interessante innescare un confronto tra gli esperti.

La riforma prevede la presenza di un giudice monocratico in ogni sezione circondariale del tribunale della famiglia. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 29 Tribunali per i minorenni, che diventeranno, in ottemperanza alla riforma Cartabia, 165 e si chiameranno “Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie”. Ogni sezione si occuperà di assumere decisioni su tematiche complesse, che impattano enormemente sulla vita dei minori e delle loro famiglie. Trattare temi, come l’affido, la valutazione delle competenze genitoriali, l’allontanamento, il collocamento in comunità, richiede sicuramente una conoscenza del diritto ma anche una formazione propria e competenze specifiche di altri saperi (psicologico, pedagogico, sociale) che sono state fino ad oggi rappresentate dai giudici onorari. Questi ultimi sono stati in grado negli anni di garantire, oltre ad un efficace ascolto dei minorenni, un apporto nella comprensione dei meccanismi psicologici che spingono al crimine, e parimenti hanno permesso di costruire validi progetti rieducativi e di supporto programmati dalla giustizia minorile. Il Giudice onorario minorile è, a tutti gli effetti, un giudice, che svolge pienamente la sua funzione giudicante, su un piano di parità con i magistrati professionali. Nella fase della decisione, i giudici onorari minorili fanno parte di un Collegio giudicante, composto anche da magistrati: è quindi fondamentale il reciproco scambio di conoscenze tra gli altri esperti del sapere e i giuristi. Attualmente il tribunale deve farsi promotore dell’attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, funzionale all'effettivo recupero del ruolo genitoriale, svolgendo, unitamente agli operatori sociali e psicologici coinvolti nel procedimento, un ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione. Per l’assolvimento di questa funzione assume particolare valore l’apporto dei giudici onorari, per le loro specifiche conoscenze nel campo della cura e dell’educazione dei minori. Un ruolo importante che generalmente viene delegato ai giudici onorari è quello del colloquio con le coppie che offrono la disponibilità per l’adozione nazionale e dei coniugi che chiedono l’idoneità per l’adozione internazionale. La Riforma Cartabia pare non prevedere la collaborazione dei giudici onorari. È prevista tuttavia la possibilità da parte del giudice di ascoltare il minore con la consulenza di un esperto.

 

E’ davvero una riforma utile? C’è forse il rischio di tutelare gli adulti e non il supremo interesse del bambino?

 

GLI APPUNTI DELL’ESPLORATORIO

Per approfondire: documento PDF scaricabile della riforma dell'articolo 403 nel dettaglio

 

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